Art. 32.
(Formazione continua e permanente).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di sospendere la prestazione di lavoro per attività di formazione continua e permanente, percependo, laddove previsto, il compenso, secondo quantità, modalità e durata stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano, secondo le rispettive competenze, un'offerta formativa articolata, adeguata e accreditata.